Gara lavori pubblici: Comune di Napoli
Il Consiglio di Stato conferma l’aggiudicazione:
vittoria per il nostro Studio
Oggetto
Appalto integrato del Comune di Napoli – Restauro e riqualificazione di immobili istituzionali e beni culturali (Cluster 3 – Lotto REM_2).
Parti assistite
Ingcra Costruzioni S.r.l., mandataria del RTI Ingcra – Esposito Costruzioni – La Viola Felicia.
Esito
Appello respinto. Confermata l’aggiudicazione. Condanna alle spese della parte avversaria.
La controversia
Il Consorzio Stabile Soledil aveva impugnato l’aggiudicazione della gara disposta dal Comune di Napoli a favore del RTI guidato da Ingcra Costruzioni S.r.l., sollevando due profili di presunta illegittimità:
Mancata indicazione, nell’offerta, delle quote di lavori per ciascuna categoria (OG2, OG11, OS2-A, OG3) e impossibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.
Asserita invalidità del contratto di avvalimento stipulato per la categoria OG3, ritenuto dalla ricorrente troppo generico.
Il TAR Campania aveva respinto il ricorso; Soledil ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato.
La nostra strategia difensiva
Il nostro Studio, difendendo Ingcra Costruzioni S.r.l. quale mandataria del RTI, ha impostato una difesa su tre direttrici:
1. Piena legittimità del soccorso istruttorio previsto dalla lex specialis
Abbiamo dimostrato che il disciplinare consentiva esplicitamente l’integrazione delle dichiarazioni relative alla ripartizione delle categorie di lavori ex art. 48 d.lgs. 50/2016, qualificandole come informazioni “a rilevanza esecutiva”.
➡️ Il Consiglio di Stato ha confermato la piena validità della clausola di gara e del legittimo affidamento del RTI.
2. Corretto utilizzo del subappalto necessario (OS2-A)
La ricorrente sosteneva che la capogruppo dovesse possedere integralmente la categoria prevalente OG2 per ricorrere al subappalto qualificante.
Abbiamo dimostrato che:
la norma si riferisce all’affidatario nel suo complesso, non alla sola mandataria;
la somma delle qualificazioni della mandataria e della mandante copriva ampiamente la categoria prevalente;
la dichiarazione di subappalto risultava resa da tutte le imprese del RTI.
➡️ Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente la nostra ricostruzione.
3. Specificità del contratto di avvalimento OG3
Abbiamo valorizzato il contenuto del contratto di avvalimento, che prevedeva:
messa a disposizione dell’intero apparato organizzativo dell’ausiliaria;
personale, mezzi, macchinari e know-how;
leadership tecnico-professionale e strumenti operativi.
➡️ Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la piena determinatezza dell’oggetto dell’avvalimento, richiamando la giurisprudenza più recente.
La decisione
Il Consiglio di Stato (Sez. V, sent. 14.12.2023) ha:
✔️ respinto integralmente l’appello del Consorzio Soledil
✔️ confermato la legittimità dell’aggiudicazione al RTI rappresentato dal nostro Studio
✔️ condannato l’appellante al pagamento di € 5.000 + accessori per ciascuna delle parti da noi assistite
Perché è un caso importante
Rafforza la validità del soccorso procedimentale per il riparto delle categorie nei RTI quando previsto dalla lex specialis.
Ribadisce un’interpretazione conforme alla normativa UE sul ruolo della mandataria nei raggruppamenti.
Delinea un criterio chiaro di sufficienza contenutistica del contratto di avvalimento SOA, a tutela della certezza delle gare pubbliche.
Conferma la regolarità amministrativa e la solidità tecnico-giuridica del RTI da noi difeso.