Contenzioso elettorale di Casavatore
Il Consiglio di Stato dichiara irricevibile l’opposizione di terzo: confermata la proclamazione del Sindaco e la piena regolarità del procedimento
Contesto
Dopo il ballottaggio per le elezioni comunali di Casavatore (ottobre 2020), il Consiglio di Stato – con sentenza n. 6881/2021 – aveva accolto l’appello del candidato M......., ribaltando la decisione del TAR e proclamandolo Sindaco.
Successivamente due consiglieri uscenti hanno proposto opposizioni di terzo, sostenendo di essere stati pretermessi nel giudizio d’appello e chiedendo di annullare la sentenza favorevole a M.........
L’intervento dello studio
Lo Studio Parisi & Partners ha assunto la difesa del Sindaco eletto, L. M, impostando una linea difensiva chiara e strategica:
dimostrare l’intempestività delle opposizioni di terzo, valorizzando le peculiarità del rito elettorale e il regime dei termini dimezzati previsto dal Codice del processo amministrativo.
La difesa ha sostenuto che:
la pubblicazione del dispositivo della sentenza d’appello sull’Albo Pretorio del Comune (13–28 ottobre 2021) costituisse conoscenza legale;
il termine per proporre opposizione di terzo fosse quindi dimezzato a 30 giorni;
le opposizioni presentate a dicembre 2021 risultassero ben oltre il termine, e dunque irricevibili.
La decisione del consiglio di stato
Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente le nostre argomentazioni.
La pubblicazione del dispositivo sull’Albo Pretorio è stata riconosciuta come piena conoscenza legale dell’atto.
L’opposizione di terzo, nel rito elettorale, è soggetta a un termine perentorio e dimezzato.
Le notifiche effettuate oltre tale termine rendono i ricorsi irricevibili.
Risultato
✔️ Opposizioni di terzo dichiarate irricevibili
✔️ Confermata la proclamazione del Sindaco L.M.
✔️ Spese compensate, in ragione della particolarità della vicenda
Perché è un caso importante
Questa decisione ribadisce un principio cruciale:
Nel contenzioso elettorale la pubblicazione sull’Albo Pretorio è sufficiente a far decorrere i termini, garantendo stabilità agli organi elettivi e tutela della volontà popolare.
Il caso rappresenta un esempio significativo di come una strategia processuale attenta ai dettagli procedurali e alla “celerità” del rito elettorale possa risultare decisiva per la tutela dell’atto democratico.